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dell’I.C. di Boville Ernica
Oggetto: adempimento obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica, ai sensi della Legge n. 159 del 13/11/2023
Gentilissimi,
come è noto l’obbligo di istruzione prevede che le alunne e gli alunni frequentino la scuola per almeno 10 anni, da 6 a 16 anni.
La Legge 159/2023 ha introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell’obbligo di istruzione. Con tale legge il legislatore ha inteso apportare rilevanti modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, modificando l’art 114 del T.U. del D.lgs. 297/1994 denominato “vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione”.
In merito alla vigilanza sull’obbligo di istruzione, l’art. 114 del D.lgs. 297/1994 prevede due casi di
mancato rispetto:
- mancata iscrizione: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- elusione dell’obbligo di istruzione: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.
Il mancato rispetto dell’obbligo di istruzione, come sopra riformulato, ha dato origine ad una nuova fattispecie di reato disciplinata dall’art. 570 – ter del codice penale che punisce chiunque ometta di vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico da parte del minore fino a due anni nel caso di mancata iscrizione e fino a un anno nel caso di elusione dell’obbligo di istruzione.
Al fine di contrastare l’elusione dell’obbligo di istruzione, il Dirigente scolastico deve verificare la frequenza degli alunni per individuare quelli che risultano assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o che non hanno frequentato per almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
In tali casi, il Dirigente scolastico comunica la circostanza al responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione. Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge. Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario).
Con l’intento di contrastare il fenomeno della mancata iscrizione, il Dirigente scolastico deve trasmettere al Sindaco i dati degli iscritti al primo anno della scuola primaria e al primo anno della scuola secondaria di primo grado. Il Sindaco, ricevuti i dati da parte del Dirigente e identificati i minori che pur soggetti all’obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione invitandolo a ottemperare alla legge. Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, previamente ammonito non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall’ammonizione.
Tutto ciò premesso:
- si invitano i genitori degli alunni della scuola primaria e della SSIG ad adoperarsi in ogni modo possibile per favorire la frequenza assidua dei propri figli e di provvedere alla tempestiva giustificazione delle assenze;
- si invitano i genitori delle bambine e dei bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia a non mancare di iscrivere i propri figli al primo anno della scuola primaria, secondo le modalità e i tempi che saranno definiti nella circolare del ministero di prossima pubblicazione;
- si ricorda ai genitori degli alunni in obbligo scolastico che intendono avvalersi dell’istruzione parentale di darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico;
- Si raccomanda ai docenti di continuare ad annotare tempestivamente sul registro elettronico le assenze degli alunni e le giustificazioni delle stesse;
- Si raccomanda ai docenti della scuola primaria e della SSIG di vigilare affinché i genitori provvedano alla giustificazione delle assenze;
- nel caso in cui si osservassero prolungati periodi di assenza, anche non continuativi, di un’alunna o un alunno della scuola primaria o della SSIG senza giustificato motivo, il coordinatore di classe avrà cura di inoltrare apposita comunicazione al dirigente scolastico affinché questi possa procedere con gli eventuali adempimenti.
È importante sottolineare che la riforma della vigilanza dell’obbligo di istruzione è sottesa a garantire il diritto all’istruzione, sancito dall’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Parimenti, si ricorda che lo studio della Costituzione è posto a fondamento dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, costituendo un “riferimento prioritario per identificare valori, diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Con ciò si vuole intendere che con il contributo di tutta la comunità scolastica si può rendere effettivo il diritto all’istruzione dimostrando alle nuove generazioni la concretezza della nostra Costituzione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giacomo La Montagna
Personale scolastico